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martedì 12 febbraio 2013

BERGAMO, 2 FEBBRAIO: RELAZIONE INTRODUTTIVA di Norberto Fragiacomo




BERGAMO, 2 FEBBRAIO: RELAZIONE INTRODUTTIVA
di
Norberto Fragiacomo


Parlare, oggidì, di diritto del lavoro significa tornare indietro nel tempo, rimpiangere una perduta età dell’oro, riesumare una civiltà scomparsa.
Se intendiamo questa branca dell’ordinamento come una semplice congerie di norme ci tocca concludere che, formalmente, la disciplina esiste ancora; se invece guardiamo alla sostanza, e identifichiamo il diritto del lavoro in un complesso di tutele che garantiscono al lavoratore dipendente un pieno diritto di cittadinanza, dobbiamo tener conto, nel formulare un giudizio, che dette tutele sono state quasi interamente smantellate nel corso degli ultimi anni, in ossequio ad un’ideologia ben precisa – quella liberista.
E’ stato un processo rapido e silenzioso quello che ha portato alla cancellazione o allo svuotamento di istituti giuridici ideati nel dopoguerra: ancora nella prima metà degli anni ’90 ben pochi ardivano contestare la preminenza accordata dall’ordinamento alla contrattazione collettiva nazionale, la regola del tempo indeterminato, il principio della tutela reale in materia di licenziamenti ed il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, sancito dalla legge 1369 del 1960.

Le riforme in senso proprio degli anni sessanta e settanta non avevano realizzato un mondo perfetto – residuavano vuoti normativi e disparità di trattamento – ma andavano nella direzione che reputiamo giusta, quella dell’espansione dei diritti concessi al cittadino-lavoratore; a partire dall’ultimo decennio del secolo, tuttavia, sotto la spinta di un’Unione Europea formatasi allo scopo di favorire gli interessi delle lobby private transnazionali, il legislatore ha invertito la rotta in modo repentino, ripristinando, passo dopo passo, il potere assoluto del datore di lavoro sulle maestranze (significativamente ribattezzate “risorse umane”), ed espellendo da fabbriche e uffici qualsiasi anelito democratico.
Di questa involuzione reazionaria sono egualmente responsabili centrodestra e centrosinistra, entrambi eterodiretti da potenze economiche (e quindi politiche) che agiscono su scala globale, e che attualmente traggono vantaggio da una crisi che, attraverso l’imposizione dell’austerità, loro stesse alimentano. Perché una cosa deve risultare chiara: gli arretramenti vengono accettati passivamente dalle masse solo se il sistema riesce, da un lato, a distrarre l’attenzione quotidiana, dall’altro a convincere le classi subordinate del sussistere di un’emergenza, meglio se permanente, che rende determinate misure indifferibili. “Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità” e “i costi del sistema pensionistico sono ormai insostenibili” sono nient’altro che messaggi psyops volti a catturare le menti e a porre psicologicamente l’individuo con le spalle al muro.
Senza rubare troppo tempo agli altri relatori, vedremo di esaminare, per sommi capi, alcuni episodi normativi, unificati dall’emergere di una comune finalità; cercheremo poi di sbozzare delle proposte da sottoporre, ovviamente, a quelle forze politiche e sindacali che sinistri personaggi in malafede bollano di “conservatorismo” (anche il capovolgimento del significato delle parole è una tecnica di guerra psicologica) solo perché si azzardano a discutere i dogmi del credo liberista e a pretendere un minimo, ma proprio un minimo, di equità sociale.

Merita iniziare questa succinta disamina proprio dalla legge 1369 prima menzionata, che, nell’articolo 1 (ce n’erano nove in tutto, brevi e leggibili: anche questo ci dà la misura delle trasformazioni verificatesi in pochi lustri), fa divieto ai datori di lavoro pubblici e privati di affidare in appalto a terzi “l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro (anche a cottimo) mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario”. Si ha mera prestazione di lavoro, precisa il terzo comma, quando “l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante”; tra i possibili intermediari sono molto opportunamente comprese le società cooperative che, come recente esperienza insegna, spesso nascondono, sotto la maschera bonaria del mutualismo, condizioni di sfruttamento esasperato. La sanzione minacciata appare efficace: i prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto sono considerati, a tutti gli effetti, alle dirette dipendenze dell’imprenditore che di loro si serva.
E’ evidente quale fosse la ratio sottesa alla previsione normativa: si trattava di combattere il drammatico fenomeno del caporalato, e di assicurare al dipendente la possibilità di far valere le proprie legittime pretese nei confronti di un imprenditore “autentico”, sgombrando il campo da enti e uomini di paglia sprovvisti, sovente, di mezzi propri.

Il divieto di interposizione, considerato un principio generale del diritto del lavoro, subisce un primo attacco ad opera della legge 196/1997 (c.d. “Pacchetto Treu”) che, ai tempi del Governo Prodi, inventa il lavoro interinale, e viene definitivamente abolito dal decreto legislativo 276/2003, introduttivo (art. 20) del contratto di somministrazione di lavoro.
Per la verità, il “lavoro in affitto” – largamente sfruttato anche dalle pubbliche amministrazioni – è solo una delle innumerevoli forme assunte dal precariato: almeno altrettanto diffuse sono le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), regolamentate – come prestazioni a progetto – dal citato decreto 276. Semplificando all’eccesso, potremmo definire queste tipologie contrattuali “lavoro senza diritti”, perché abbandonano, di fatto, il lavoratore alla mercé del padrone, che neppure figura come datore di lavoro.

Questo proliferare di fattispecie atipiche sancisce, verso la fine del ventesimo secolo, lo sgretolamento di un altro principio giuslavoristico, quello del rapporto full time a tempo indeterminato come regola generale, che ammette pochissime e puntuali eccezioni. Le deroghe cominciano a moltiplicarsi, e ad inizio millennio l’eccezione è già divenuta regola: il contratto a tempo indeterminato è sulla strada dell’estinzione. In questo quadro si inserisce la complessa vicenda dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, normativa che per i suoi contenuti progressisti rappresenta, agli occhi dei reazionari sparsi tra destra dichiarata e destra postcomunista, un totem da abbattere. Senza addentrarci in pleonastiche spiegazioni tecniche, diremo solamente che la c.d. tutela reale consente al dipendente ingiustamente licenziato di farsi reintegrare dal giudice nel posto di lavoro oppure di optare, a sua insindacabile scelta, per un congruo risarcimento economico. La norma presenta almeno due gravi difetti: il primo è che non si applica alle realtà lavorative con 15 dipendenti o meno, per le quali esistono previsioni legislative assolutamente insoddisfacenti; il secondo è che, per quanto riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cioè per soppressione del posto, riorganizzazione aziendale ecc.), il giudicante non può entrare nel merito della decisione imprenditoriale, dovendo limitarsi ad accertare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal datore di lavoro. L’articolo 18 ha però un innegabile pregio: costringe il padrone, a certe condizioni, a sottostare alla volontà dei suoi dipendenti e, più in generale, pone seri ostacoli al suo strapotere nei luoghi di lavoro. E’ proprio a causa di questo contenuto democratico, e non certo perché rappresenti un freno agli investimenti (argomento ridicolo, prima ancora che smentito dai fatti), che la disposizione è nel mirino delle destre fin dal 2002: allora la mobilitazione sindacale ne impedì lo scempio, perpetrato, pochi mesi fa, dal Governo Monti con la complicità del PD di Bersani.    

La controriforma Fornero (legge 92/2012) tipizza e circoscrive le ipotesi di reintegro in caso di licenziamento ingiustificato, ponendo un tetto massimo – di dodici mensilità – all’indennizzo spettante al prestatore, su cui grava altresì l’onere di dedicarsi “con diligenza” alla ricerca di una nuova occupazione; laddove la reintegrazione sia preclusa, al lavoratore espulso senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo toccherà accontentarsi di una o al massimo due annualità di stipendio. Se a determinare il recesso è stata invece una scelta aziendale, la reintegrazione potrà essere disposta solo nell’eventualità di “manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento” – cioè mai, come ammise a suo tempo lo stesso Mario Monti.
A cosa è servito il restyling normativo di primavera? Di sicuro non ad attrarre investitori esteri, come testimonia il fatto che, nell’autunno 2012, la disoccupazione in Italia ha toccato la percentuale record dell’11,1%; molto banalmente, la norma Fornero ha funzionato come segnale rivolto a imprese e lavoratori, ed inequivocabile avallo governativo alla condotta autoritaria di Marchionne e dei suoi emuli piccoli e grandi. Più che una riforma, un manifesto ideologico, che in qualche modo riassume una stagione la quale, per il diritto del lavoro, rassomiglia all’inverno.

Come si vede, gli interventi susseguitisi negli ultimi 15-20 anni – che sono molti di più di quelli che abbiamo fuggevolmente citato - hanno di mira non l’aumento dell’efficienza produttiva, bensì l’asservimento e l’umiliazione di una classe lavoratrice sempre più debole e sempre più divisa, dunque disposta ad accettare qualsiasi imposizione rassegnatamente, senza moti di rivolta. Nonostante gli sproloqui su creatività e innovazione, la scommessa sulla crescita futura è affidata all’allungamento degli orari (si pensi alla liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali e, prima ancora, al tentativo della Commissione europea di cancellare di nascosto il limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali), alla riduzione di festività e ferie, alla penalizzazione delle malattie, al blocco delle retribuzioni sia nel pubblico che nel privato, al ricatto delle delocalizzazioni aggravato dalla demolizione degli ammortizzatori sociali, ad un clima intimidatorio nelle aziende e negli uffici che l’esecutivo favorisce anziché combattere. Si vuole importare non il prodotto, ma la mentalità cinese, prima che nel Paese di Mezzo gli operai riescano a strappare qualche concessione – e in quest’ottica è pienamente logico che Sacconi, una presunta tecnica e un paio di sindacati gialli si accaniscano, con pari determinazione, contro la contrattazione collettiva nazionale, unica sede in cui le rappresentanze dei lavoratori hanno un potere contrattuale paragonabile (pur se comunque inferiore) a quello dei datori di lavoro.
C’è poco da illudersi: stimati manager non hanno vergogna a invocare un giorno in più di lavoro settimanale a parità di salario, e chiunque arrivi al governo intossicato dall’ideologia liberista – si chiami Monti, Berlusconi o Bersani – farà del suo meglio per compiacerli.

Cosa possiamo fare noi, come Sinistra?
Anzitutto dobbiamo redigere un programma démodée, che parli di potenziamento della contrattazione collettiva, ampliamento dei diritti e ripudio delle controriforme. Non basta però abrogare l’articolo 8 o la legge Fornero: i vecchi istituti vanno rivitalizzati, non meramente dissepolti. L’articolo 18, ad esempio, deve essere esteso alle piccole imprese; sempre ricollegandoci a quanto affermato sul punto, le scelte in materia di riorganizzazione aziendale ecc. non possono essere affidate all’arbitrio dell’imprenditore, ma è opportuno che siano sottoposte al vaglio dei rappresentanti dei lavoratori e di funzionari competenti. Un tanto implica, a sua volta, meccanismi di cogestione degli stabilimenti produttivi, primo passo verso la loro socializzazione, e l’avvio della programmazione economica su vasta scala: effetti a catena dunque, poiché tutela del lavoro, welfare, democrazia ed organizzazione dello Stato sono vasi tra loro comunicanti.
E’ scontato che i poteri nazionali, europei e mondiali scatenerebbero una violenta persecuzione contro simili eresie, ove queste – evadendo da sottoscala carbonari – incontrassero il favore popolare: invero, se si rimane prigionieri della ragnatela liberalcapitalista, nemmeno piccole battaglie di retroguardia avranno speranza di successo.
Per salvarci, abbiamo l’onere di mettere in discussione il sistema, e scuoterlo dalle fondamenta.
Forse, se un Paese delle dimensioni dell’Italia condizionasse il suo indispensabile contributo economico all’Unione Europea ad una sua effettiva democratizzazione (sottoposizione della Commissione al Parlamento, unificazione del diritto del lavoro e di quello tributario ecc.), si potrebbe conseguire qualche risultato positivo; ma è inutile, qui e ora, avventurarci in terra incognita.

In chiusura, ribadiamo un solo concetto – l’erosione delle tutele giuslavoristiche è destinata a proseguire, perché è resa obbligata, al pari della soppressione del welfare, dallo sviluppo della società in senso autoritario/privatistico – prima di cedere volentieri la parola ai relatori, che avranno modo e agio di scendere nei dettagli.
Grazie.             


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