LA LEGISLAZIONE SUI LICENZIAMENTI DOPO LA RIFORMA FORNERO: DAVVERO C'E' BISOGNO DI ULTERIORI RIFORME?
di Luca Lecardane
Vi è troppa disinformazione su tutta la legislazione dei
licenziamenti, già è stato fatto un intervento notevole dall’ex ministro
Fornero che ha dato più libertà ai datori di lavoro.
Persino a sinistra qualcuno pensa che diminuire le tutele
dia più lavoro. E purtroppo vi è troppa ignoranza sulla questione altrimenti
nessuno mi avrebbe scritto l’altra volta:"non è giusto che un imprenditore
in crisi non possa licenziare".Dopo questa affermazione ho ritenuto
opportuno scrivere questo articolo:
-il licenziamento per giusta causa nel caso in cui vi sia un
evento da parte del lavoratore che viene a pregiudicare la fiducia tra le parti
e quindi il rapporto di lavoro non può proseguire; esiste anche l'istituto
delle dimissioni per giusta causa quando
è il datore di lavoro che compie degli atti per cui viene a decadere la
fiducia, il classico caso è il mancato pagamento di almeno tre emolumenti.
- il licenziamento per giustificato motivo soggettivo che
può avvenire per notevole mancanza del lavoratore per colpa o negligenza
rispetto agli obblighi contrattuali;
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è
determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa; nel caso in cui per questi motivi
l'imprenditori licenzi almeno 5 lavoratori in 120 giorni si ha il licenziamento
collettivo;
- il licenziamento disciplinare che si ha quando, per gravi
motivi o reiterati comportamenti sanzionati il lavoratore viene licenziato per
comportamenti scorretti previsti dal codice disciplinare che deve essere appeso
in bacheca.
La riforma
Fornero già allarga questi casi ed ha
diviso i licenziamenti in:
- licenziamenti
discriminatori per cui è previsto anche per le piccole aziende il reintegro
ed il pagamento di almeno 5 mensilità di stipendio oppure il lavoratore può
chiedere 15 mensilità di stipendio entro 30 giorni, al posto del reintegro (REINTEGRA
E RISARCIMENTO PIENO);
-licenziamenti
disciplinari. Niente è cambiato per le aziende fino a 15 dipendenti, se il
giudice dà ragione al lavoratore, l'imprenditore o riassume il lavoratore
oppure paga un risarcimento tra 2,5 e 6
mensilità (tutela obbligatoria).
Se il giudice dichiara la nullità del
licenziamento perché non sussistono la giusta causa o il giustificato motivo
soggettivo, o per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione prevista nei codici
disciplinari o nei Contratti collettivi nazionali annulla il licenziamento
condanna il datore di lavoro al reintegro del lavoratore ed al pagamento di
un'indennità risarcitoria massima di 12 mesi
(REINTEGRA E RISARCIMENTO ATTENUATO);
Nelle altre ipotesi di mancanza di giustificato motivo soggettivo o di
giusta causa dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna datore di
lavoro a pagare tra le 12 e le 24 mensilità
per risarcire il lavoratore (TUTELA OBBLIGATORIA STANDARD);
Se il licenziamento
disciplinare non avviene secondo le formalità previste (contestazione al
lavoratore, mancanza motivi del licenziamento etc...) è stato introdotto un
nuovo regime risarcitorio tra le 6 e le 12 mensilità (TUTELA RISARCITORIA
ATTENUATA);
In caso di illegittimo
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quindi per questioni
inerenti la produttività, crisi etc.., sussistono due casi di tutela:
Se il giudice lo dichiara illegittimo per manifesta mancanza insussistenza del fatto, egli annulla il licenziamento e può (non deve) ordinare la reintegrazione nel posto e condanna il datore a pagare un’indennità massima di 12 mensilità (REINTEGRA E RISARCIMENTO ATTENUATO);
Se il giudice lo dichiara illegittimo per manifesta mancanza insussistenza del fatto, egli annulla il licenziamento e può (non deve) ordinare la reintegrazione nel posto e condanna il datore a pagare un’indennità massima di 12 mensilità (REINTEGRA E RISARCIMENTO ATTENUATO);
Se il giudice non
riscontra la manifesta insussistenza del fatto, ma accerta che, comunque,
non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
dichiara rapporto risolto e condanna datore di lavoro al pagamento di una
indennità risarcitoria tra le 12 e le 24 mensilità (TUTELA OBBLIGATORIA
STANDARD).
Domande e risposte:
-Il/la lavoratore/lavoratrice licenziato/a perché in
maternità, perché iscritto ad un sindacato etc..può essere licenziato?
No ed in caso in cui dovesse venir licenziato ed il
giudice valuterà illegittimo il
licenziamento perché discriminatorio, la
sentenza prevederà il reintegro più risarcimento. Nel caso in cui lavoratore
non vorrà tornare a lavorare, lo dovrà comunicare e il datore dovrà dare un
ulteriore indennità sostitutiva di 15 mensilità. Tale tutela, detta tutela
reale, è valida al di là delle dimensioni dell’impresa;
-L’azienda in crisi oppure che si è ristrutturata può
licenziare?
Certamente, basterà che l’imprenditore dimostri dai libri
contabili che è in crisi, oppure che gli sono state revocate delle commesse
fondamentali per mantenere i livelli occupazionali, che è stata soppressa una
parte dell’azienda perché ha esternalizzato i servizi… ed il licenziamento sarà
valido;
Visto la legislazione dopo la cosiddetta Riforma Fornero,
sinceramente, non vedo la necessità di ulteriori attacchi ai diritti dei
lavoratori se non quella di nascondere il proprio fallimento in politica
economica come dimostrano tutti gli indicatori economici
Luca Lecardane
L’autore, 42 anni, disoccupato, laureato in giurisprudenza,
è stato responsabile dell’ufficio legale della CGIL di Palermo dal 2004 al 2009
ed è, attualmente,responsabile organizzazione nazionale e coordinatore
siciliano dell’associazione nazionale Net Left
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