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i Quaderni di Bandiera Rossa "La Storia è finita" di Norberto Fragiacomo
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venerdì 19 febbraio 2016

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016: ALCUNE RAGIONI (DI MERITO) PER VOTARE NO di Norberto Fragiacomo


Gelli e Renzi secondo Luca Peruzzi

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016: ALCUNE RAGIONI (DI MERITO) PER VOTARE NO
di
Norberto Fragiacomo


Senza troppi clamori né strepiti - quelli li suscita ad arte l’«impronunciabile» stepchild adoption, che qualche dotto sotto spirito vorrebbe tradurre con adozione del co-figlio (!) – il DDL Boschi di riforma della seconda parte della Costituzione si avvicina a luci spente al porto: ad approvazione avvenuta toccherà agli elettori pronunciarsi, in un referendum che Matteo Renzi ha pensato bene di tramutare in ordalia.
“Se perdo me ne vado!” ha strillato il fiorentino, copiando il nuovo amico Tsipras che, al principio dell’estate 2015, rese un’analoga roboante dichiarazione, ed oggi si diverte a tagliuzzare pensioni da fame. Azzardo o cortina fumogena?, è lecito chiedersi. Opterei per la seconda lettura, visto che trasformare la consultazione in un plebiscito sul premier consente di nascondere sotto il tappeto della politica da osteria alcuni aspetti abbastanza inquietanti della riforma.
In questa breve analisi non mi soffermerò sulle novità più appariscenti, quelle relative al passaggio dal bicameralismo perfetto ad un demenziale monocameralismo e mezzo: rimando all’articolo scritto domenica scorsa su Il Fatto da Marco Travaglio, capace di dimostrare – dati alla mano – che il simulacro di Senato potrebbe in molti casi rallentare, anziché accelerare, l’iter approvativo delle leggi. La mia riflessione avrà ad oggetto le modifiche apportate al Titolo V della Carta, già rivoluzionato nello spirito e nei contenuti una quindicina di anni orsono da un precedente Governo di “centro-sinistra”.
Com’è noto, la L. Cost. 3/2001 offrì copertura costituzionale alle riforme Bassanini, mutando i rapporti fra il centro e la periferia a beneficio della seconda. L’intento era quello di dare concretezza al principio fondamentale contenuto nell’art. 5 (che potremmo riassumere così: piena autonomia degli enti locali in una cornice di unità nazionale): da un lato si riscriveva l’art. 114, riconoscendo eguale dignità a Comuni, Province, (futuribili Città Metropolitane), Regioni e Stato; dall’altro, sul piano pratico, si tipizzavano le materie di competenza legislativa statale – esclusiva e concorrente – affidando la disciplina delle restanti (“residuali”) alle Regioni. Insomma, la regola diventava eccezione. La Riforma non si limitava a quanto descritto, ma mi sento di dire che tutte le altre innovazioni (dal riconoscimento agli enti della potestà statutaria al venir meno dei controlli esterni sugli atti, dall’esplicitazione del principio di sussidiarietà alla previsione di poteri sostitutivi statali) rappresentavano un corollario, una conseguenza del cambio di prospettiva.

Il legislatore del 2001 si rivelò presto un ambizioso pasticcione: chiamata ripetutamente in causa, la Consulta si avvide fin da subito che i confini tra materie statali e regionali erano tutt’altro che netti, e che alcune discipline (pensiamo ai livelli essenziali delle prestazioni, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela della concorrenza, che rincontreremo fra poco) tagliavano trasversalmente le altre, frammentando le competenze. Neppure le sentenze a raffica fecero però chiarezza, palesando – specialmente dal 2009 in poi - una crescente attenzione della Corte alle contingenze economico-finanziarie a discapito delle nobili ragioni del diritto: in molte delle più recenti pronunce l’«attenzione» assume quasi i connotati della sudditanza (si vedano le obbrobriose sent. n. 325/10 sull’acqua pubblica e n. 50/15 a proposito dell’associazionismo degli enti locali), episodicamente riscattata da pochi verdetti coraggiosi (non alludo alla pilatesca 178/15 sulla contrattazione nel pubblico impiego, ma alla 272/15, per esempio, che tratta di limiti alle assunzioni).
Bisognava dunque mettere ordine nel caos, e il DDL Boschi a modo suo lo fa, disegnando tuttavia uno Stato assai più centralistico – e, mi si passi il termine, autoritario - di quello che avevamo imparato a conoscere negli anni della giovinezza.
Riconosciamo la manina di Renzi nella norma d’esordio (l’art. 29 del DDL) che cancella – anzi “sopprime” - dall’art. 114 la parola “Province”; detta ripulitura riguarda ovviamente anche gli articoli successivi. L’effetto è assicurato, se ci limitiamo all’eco mediatica: la promessa è mantenuta, le odiate province sono state abolite! Niente di più che uno slogan: il fatto che tali enti non stiano più in Costituzione non equivale ipso facto a una loro soppressione, visto ad esempio che le comunità montane sono esistite a lungo pur in mancanza di richiami nella Legge fondamentale e – soprattutto – che come ha affermato la Consulta (sent. 10/16, degna di lode) permane il problema di funzioni e servizi, provinciali o ex che siano, alla cui erogazione i cittadini hanno comunque diritto. Che le Province ci siano ancora lo dimostra il fatto che il Governo, nelle sue leggi di (in)stabilità, le adopera come una carta oro, sottraendo loro le risorse finanziarie (ed anche umane) indispensabili per eseguire compiti che, al momento, appaiono inalterati. Stesso discorso per le Città Metropolitane, che qualcuno – a fini puramente elettorali – sbandiera come fossero una panacea, e che invece sono null’altro che Province un po’ più trendy, pure loro a corto di fondi e di personale. Il motivo per cui sopravvivono non è affatto un mistero: odorano di nuovo, e a Matteo Renzi piace abbagliare il suo stanco elettorato con novità, ologrammi, mimica dei pugni ed effetti speciali. In realtà qualcosa sparisce per davvero: non mi riferisco però ad amministrazioni messe “irragionevolmente” a stecchetto, bensì alla pari dignità fra gli enti che, pur ribadita, viene de facto calpestata, a tutto vantaggio dello Stato centrale. Già la Riforma del 2001 presentava un neo non da poco: l’impossibilità per Comuni e Province di difendere la loro autonomia dinanzi alla Corte Costituzionale. A questo difetto del sistema non si pone rimedio, perché non se ne avverte il bisogno: imprigionati nelle Unioni territoriali obbligatorie, la cui regolamentazione è demandata a ciò che resta del Parlamento, i Comuni non conservano alcuna libertà d’azione. La scomparsa della democrazia locale è, in fondo, una delle priorità di questo esecutivo.
Il vulnus più grave è tuttavia quello inferto alle Regioni che, in ogni caso, si sono disimpegnate negli scorsi decenni in maniera assai più censurabile di quanto non abbian fatto i capri espiatori provinciali (v. le vicende lombarde di questi giorni). L’art. 117 di nuovo modello elimina, difatti, non solamente la competenza concorrente (tradotto dal giuridichese: lo Stato fissa i principi nel rispetto dei quali i Consigli possono legiferare), ma anche quella esclusiva regionale, riconsegnando tutte le materie al livello centrale. La mia sembra, a prima vista, una conclusione affrettata: la competenza esclusiva statale permane nelle ipotesi tassativamente individuate dal secondo comma (lett. da a) a z): prima ci si fermava alla s); in altri campi, identificati dal terzo comma, si afferma la potestà legislativa regionale. Prima di svelare il trucco soffermiamoci però sui doni che lo Stato ha ricevuto “ufficialmente”: ce ne sono alcuni di non poco valore. Lett. e): non si parla più semplicemente di “tutela della concorrenza”, ma di “tutela e promozione della concorrenza”. Che significa? Che la concorrenza non va soltanto preservata: lo Stato si assume l’impegno di incentivarla. Come? Aprendo ai mercati settori in precedenza poco permeabili, come quelli – ipotizzo – della sanità, dell’istruzione e dei servizi pubblici senza conclamata rilevanza economica. Sarà un puro caso che a giugno 2016 ricorrerà il quinto anniversario del famoso referendum “sull’acqua” (in realtà sui SPL economici), col conseguente venir meno per il legislatore del divieto di disciplinare la tematica in senso contrario alla volontà popolare, ma gradito ai suoi sponsor? A parere di chi scrive non lo è: assisteremo presto a una messa al bando della gestione diretta (spesso la più conveniente per amministrazioni e utenti) nelle sue varie forme, in house compreso. Lett. p): lo Stato centrale aggiunge alle sue competenze “ordinamento di Comuni e Città metropolitane” e “disposizioni di principio sulle forme associative”: a Regioni ed enti locali non restano manco le briciole. Lett. s): già prima lo Stato tutelava beni culturali e paesaggistici, ambiente ecc. – d’ora in poi si occuperà anche della loro valorizzazione, prima demandata ai livelli sottostanti. Sintesi: le forme di gestione del museo di paese saranno stabilite a Roma. Lett. u): il governo del territorio non è più in condominio: malgrado in quest’ambito alcune Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, poche altre) abbiano dato buona prova, pro futuro se ne occuperà il Parlamento, ferma restando la facoltà – pienamente discrezionale - di concedere qualche spazio di manovra alle amministrazioni regionale più ricche e fidate.
La carrellata potrebbe proseguire, ma l’innovazione che mi preme sottolineare (il trucco) è quella contenuta nel quarto comma del 117, che rende miseramente virtuale la “potestà legislativa” delle Regioni presentataci con solennità dal comma precedente. La c.d. clausola di supremazia stabilisce che, su proposta del Governo, la legge statale possa invadere la sfera di competenza regionale quando lo richiedano “la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Si tratta di criteri vaghi e, di conseguenza, stiracchiabili a piacere, buoni per tutti gli usi. Tradotto: le Regioni potranno legiferare quando il Governo, a suo insindacabile arbitrio, consentirà loro di farlo.
L’autonomia appartiene al passato, Palazzo Chigi deciderà ogni questione, in ogni angolo del territorio nazionale.
Ritengo Renzi un individuo altamente dannoso; mi ripugnano la sua sguaiataggine, i legami col mondo affaristico e soprattutto le politiche antipopolari di questo esecutivo liberista e trafficone. Voterei NO comunque, ad ottobre, ma la prospettiva di non doverlo fare a scatola chiusa rende il mio impegno - come cittadino elettore - maggiormente convinto: non si tratta più di esprimere antipatia verso un uomo che la merita, ma di respingere il tentativo di rafforzare ulteriormente lo strapotere dei pochi sui molti.

Prima di essere “renziana” questa Riforma Boschi è pericolosa e autoritaria: mobilitiamoci per bocciarla insieme.




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